
Il punto più critico della riforma della Parte II, Titolo IV, del Testo fondamentale vigente, di cui alla legge di revisione costituzionale 30 ottobre 2025, sta in una evidente contraddizione interna che non può essere nascosta con formule di equilibrio istituzionale.
Da un lato, il nuovo assetto afferma di voler separare in modo netto la carriera giudicante da quella requirente e, per dare concretezza a questa scelta, sdoppia il Consiglio superiore della magistratura.
Dall’altro lato, quando si giunge al terreno più delicato, cioè quello della responsabilità disciplinare (che esiste già ed è disciplinata dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109), la separazione improvvisamente scompare e lascia il posto a una nuova sede unitaria, l’Alta Corte disciplinare, nella quale giudici e pubblici ministeri tornano a essere ricondotti dentro un solo organismo.
La riforma, dunque, proclama la distinzione e subito dopo la smentisce proprio nel luogo in cui essa dovrebbe manifestarsi con maggiore coerenza. Il dato diventa ancora più significativo se si guarda alla composizione dell’organo. I componenti togati sono nove, di cui sei giudicanti e tre requirenti.
Non solo, quindi, la funzione disciplinare viene riunificata, ma viene anche riunificata secondo un criterio di evidente asimmetria interna. I magistrati requirenti non si trovano in una posizione di parità rispetto ai giudicanti e la stessa formula secondo cui essi devono essere semplicemente “rappresentati” nel collegio conferma che la riforma non vuole garantire un equilibrio effettivo tra le due componenti.
Essere rappresentati non significa concorrere in condizioni paritarie alla formazione del giudizio. Significa, più modestamente, essere presenti entro una struttura già costruita secondo un diverso rapporto di forza. L’Alta Corte, perciò, non realizza la separazione delle carriere, bensì la neutralizza nel momento disciplinare. Il risultato è un istituto che nasce per completare la riforma e finisce per incrinarne la logica.
Se le carriere sono davvero separate, anche il giudizio disciplinare dovrebbe riflettere tale separazione in modo lineare e rigoroso.
Se, invece, il momento disciplinare resta unitario e per di più sbilanciato, allora la separazione diventa una dichiarazione di principio priva di reale coerenza sistematica.
L’Alta Corte non risolve il problema, lo rende più evidente.
Prof. Daniele Trabucco
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