del Prof. Daniele Trabucco

L’ultimo provvedimento sulla “famiglia nel bosco” è criticabile non soltanto per la sua durezza, ma per la qualità del potere che esprime.
Il 06 marzo 2026, proprio nel giorno in cui dovevano iniziare le perizie psicologiche sui minori, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto, con decreto, l’allontanamento della madre dalla struttura e il trasferimento dei tre figli in altra sede senza di lei.
Nelle stesse ore, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha chiesto la sospensione della misura e un ulteriore approfondimento medico indipendente, avvertendo che essa rischiava di infliggere ai bambini un trauma ulteriore.
Questa scansione temporale è già, di per sé, giuridicamente allarmante. La misura più invasiva non arriva all’esito di un accertamento ormai consolidato, ma nel momento in cui l’accertamento sta iniziando e mentre un’autorità indipendente domanda prudenza.
Perciò il decreto non appare come la conclusione di una conoscenza piena, quanto come un atto anticipatorio che altera lo stesso quadro che avrebbe dovuto essere verificato.
Il punto costituzionale, se colto nella sua altezza propria, è che la protezione del minore non attribuisce allo Stato una signoria morale sulla sua vita, ma impone una funzione servente, misurata e rigorosamente limitata.
Quando la Repubblica è chiamata a proteggere maternità, infanzia e gioventù e quando la salute è tutelata entro il limite invalicabile del rispetto della persona, il potere pubblico non può tradurre la tutela in una tecnica di ingegneria relazionale.
La legge sul diritto del minore a una famiglia dice con chiarezza che il minore ha diritto a crescere nel proprio nucleo, che prima della supplenza devono venire sostegno e aiuto, che l’affidamento o l’inserimento in comunità presuppongono una temporanea inidoneità del contesto familiare non superata dagli interventi di supporto e che il provvedimento deve indicare specificamente motivazioni, modalità di mantenimento dei rapporti, programma di assistenza e durata orientata al recupero della famiglia d’origine.
Quando, invece, si giunge a spezzare anche l’ultimo legame di convivenza, senza che dall’esterno risulti dimostrata una necessità attuale, specifica e non surrogabile, la misura smette di essere l’extrema ratio e tende a diventare una scorciatoia autoritativa.
È qui che il decreto appare in frizione con il dovere costituzionale di protezione e con i limiti del giusto procedimento, oltre che con il diritto europeo dei minori, che impone la preminenza dell’interesse del bambino e la considerazione effettiva della sua posizione concreta ((art. 31 Cost.; art. 32 Cost.; artt. 24 e 111 Cost.); (artt. 1, 2 e 4 l. n. 184/1983); (art. 24 CDFUE; art. 8 CEDU)).
La giurisprudenza costituzionale, del resto, va in direzione opposta rispetto alla logica sottesa a un simile provvedimento. La Corte ha chiarito che l’interesse del minore non tollera automatismi e richiede una valutazione concreta, attuale e individualizzata. Ha affermato che l’interruzione di relazioni socio-affettive significative può essa stessa arrecare pregiudizio, e ha ribadito lo speciale rilievo del rapporto continuativo con entrambi i genitori.
Il filo che unisce queste pronunce è netto. Il giudice non può presumere che la rottura del legame sia, quasi per definizione, benefica. Deve dimostrarlo. E deve farlo con una istruttoria solida e con una motivazione rafforzata, tanto più quando il provvedimento incide non su un aspetto periferico, ma sul nucleo primario della continuità affettiva.
Se, invece, la separazione viene usata per neutralizzare il conflitto del genitore con l’istituzione, il fine reale muta. Non si protegge più il minore da un pregiudizio concreto, bensì l’apparato da una relazione difficile.
Da questo punto di vista, il decreto sembra affetto da tre vizi convergenti:
- difetto di proporzionalità, perché sceglie la misura più distruttiva;
- difetto di istruttoria, perché interviene prima che la verifica tecnica sia compiuta;
- difetto di finalità, perché il bene del minore rischia di essere ridotto alla governabilità del caso ((Corte cost., sent. n. 102 del 2020); (Corte cost., sent. n. 183 del 2023); (Corte cost., sent. n. 219 del 2023)).
Sul piano teoretico, l’errore è ancora più grave. Un ordinamento giusto non può trattare il bambino come materiale da riallocare e il rapporto con la madre come una variabile ambientale da modificare secondo la funzionalità del dispositivo pubblico.
Il minore, infatti, non è un oggetto di amministrazione: è una persona il cui bene si forma dentro una continuità di appartenenza, di memoria, di fiducia, di relazioni elementari.
L’autorità è giusta, allora, quando soccorre ciò che è ferito, integra ciò che manca, limita ciò che distrugge. Diventa, invece, ingiusta quando presume di rifare dall’esterno la trama originaria della vita secondo il criterio della propria efficienza.
In questo senso, il decreto del 06 marzo 2026 non appare soltanto severo. Appare concettualmente deviato, perché confonde la cura con la sottrazione, la protezione con la disponibilità del legame, il superiore interesse del minore con la sua semplice gestibilità. È la forma tipica di una tutela che, perdendo il senso del limite, degenera in potere che si autoassolve in nome del soggetto che più ferisce.
Da ultimo, non possono non commentarsi le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, On. Giorgia Meloni.
Affermare che i figli non sono dello Stato e parlare di decisioni dal “chiaro tenore ideologico” ha una resa polemica immediata ed anche corretta, ma rivela, in profondità, una povertà politica e costituzionale evidente.
Il Governo della Repubblica conosce questa vicenda da mesi. L’istruttoria del Ministero della Giustizia era stata avviata già nel novembre 2025 e, al 06 marzo 2026, risultava ancora limitata all’esame della documentazione.
Inoltre, il disegno di legge di iniziativa governativa sulla tutela dei minori in affidamento è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 21 ottobre 2025 e al Senato della Repubblica, il 04 febbraio 2026, ha soltanto concluso l’esame in Commissione, senza essere ancora divenuto legge.
Inoltre, quel testo punta soprattutto su registri, monitoraggio e osservatorio. Sono strumenti accessori, ma toccano il punto decisivo, che è il limite sostanziale del potere di separare.
Meloni, dunque, non ha fatto nulla di realmente incisivo sul terreno che conta.
Avrebbe potuto imporre una motivazione rafforzata per ogni separazione dall’ultimo genitore convivente.
Avrebbe potuto rendere obbligatorio un parere tecnico indipendente prima di una simile recisione.
Avrebbe potuto vietare modifiche traumatiche dell’assetto relazionale durante lo svolgimento delle perizie, salvo un pericolo attuale e specificamente motivato.
Avrebbe potuto introdurre un riesame automatico e ravvicinato dei provvedimenti più invasivi.
Avrebbe potuto stabilire una preferenza normativa per soluzioni che conservino la continuità affettiva residua.
Non lo ha fatto. Perciò la sua indignazione appare strumentale.
Colpisce i giudici quando la vicenda è già esplosa, ma non costruisce il diritto che avrebbe potuto impedire proprio questo esito.
Ed è qui che la responsabilità politica del Governo diventa, per certi aspetti, ancora più grave della sua retorica.

