Telefoni, massimo 30 giorni
per il cambio di gestore
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha varato le Linee guida esplicative della legge Bersani. Trasparenza e tempi più brevi per le operazioni
(28 giugno 2007)
Un mese non di più per il cambio di gestore e stop a ritardi, richieste di pagamento non motivate e difficoltà per la restituzione del credito residuo. Gli operatori telefonici, di servizi internet e pay tv che finora non hanno applicato alla lettera le nuove regole imposte dalla legge Bersani d'ora in poi non hanno più scuse e rischiano pesanti sanzioni se non si adeguano. La Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, infatti, il 28 giugno ha varato le Linee guida esplicative della legge Bersani e le indicazioni non lasciano spazi a dubbi. I principi più importanti sono il riconoscimento del credito residuo e la sua trasferibilità, non solo per i telefoni, ma anche per le schede tv, 30 giorni massimo per il trasferimento delle utenze e il divieto di applicare costi ingiustificati per chi recede dal contratto.Massimo 30 giorni per cambiare gestore - La possibilità di recedere in qualsiasi momento e con un semplice preavviso di 30 giorni, poi, deve risultare chiaramente "dalla semplice lettura dei contratti" così come quella del trasferimento del credito. L'esercizio di tali facoltà è "senza vincoli temporali", per cui è solo l'operatore ad essere vincolato ad una durata minima contrattuale. Quanto ai tempi per il trasferimento, questi non solo debbono essere messi in chiaro, ma non potranno comunque superare i 30 giorni. Entro un mese, dunque, l'intera pratica deve essere conclusa.
Il credito residuo va sempre restituito, anche per internet e tv - L'Agcom ricorda che la legge prevede che gli operatori non possano stabilire un limite temporale massimo per l'utilizzo del traffico o del servizio acquistati, il che significa che c'è sempre il diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo. Un obbligo questo che riguarda anche internet e pay tv, com'è ben chiarito nel testo. Il che significa che le schede tv che hanno scadenza il 30 giugno e credito disponibile potranno essere utilizzate ancora, oppure si avrà il diritto ad ottenere il trasferimento del credito su un'altra scheda.Trasparenza e tetto massimo per le spese di trasferimento - Posto che non possono più essere richieste penali per recesso e trasferimento, l'eventuale richiesta di rimborso di costi "vivi" dovrà essere motivata.
L'Autorità per questo chiederà conto agli operatori e per ciascuna voce di costo potranno essere individuate delle "soglie" di valore: le "soglie di allerta" così individuate potranno essere utilizzate anche allo scopo di confrontare gli importi richiesti dagli operatori ed orientare l'attività di verifica della "giustificazione" dei costi con specifico riguardo a quelli più elevati rispetto a tali soglie.