L`invito a comparire, di persona o a mezzo di rappresentante, è emesso ai sensi e per gli effetti dell`articolo 32 del Dpr 600/1973 e costituisce un vero e proprio mix fra un questionario esplorativo ed un primo approccio di contraddittorio.
Non è un vero e proprio questionario perché al contribuente non è richiesta l`indicazione di dati né la semplice restituzione all`ufficio nel canonico termine di 15 giorni dal ricevimento. Non è nemmeno un vero e proprio invito al contraddittorio perché in questa prima fase la pretesa impositiva non viene esplicitata e l`ufficio si limita a precisare, testualmente, che sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, le spese sostenute dal contribuente nell`anno 2009 risultano “apparentemente” non compatibili con il reddito dichiarato.
Dal contenuto della missiva si capisce però l`importanza dell`incontro per entrambe le parti in gioco: il contribuente e l`ufficio. Il primo avrà infatti la possibilità di chiarire la sua posizione mentre il secondo avrà, invece, la possibilità di verificare ed affinare la bontà dei dati contenuti nell`anagrafe tributaria evitando il rischio di accertamenti non esatti e a rischio di successiva rettifica.
In calce alla missiva è allegato un prospetto che costituirà l`argomento all`ordine del giorno sul quale le parti dovranno confrontarsi. Nello stesso, su tre distinte colonne, sono riportati gli elementi induttivi sui quali si è basata la selezione. Nella prima colonna vengono indicate le spese certe, nella seconda le spese che si basano su dati certi, mentre nella terza colonna il contribuente potrà integrare o modificare gli importi indicati sulla base delle risultanze in suo possesso.
In altra sezione del prospetto il contribuente potrebbe anche indicare i saldi iniziali e finali dei suoi conti bancari relativi all`annualità 2009 al preciso fine di segnalare l`accumulo di risparmio o eventuali disinvestimenti.
Qualora le argomentazioni e la documentazione fornita dal contribuente fosse esaustiva e arrivasse a giustificare l`apparente scostamento alla base dell`invito, l`attività di controllo, recita testualmente la missiva del Fisco, potrebbe chiudersi già in questa prima fase senza ulteriori sviluppi.
Se, invece, le argomentazioni del contribuente non fossero esaustive è chiaro che le attività di controllo procederanno anche dopo il primo incontro e con tutta probabilità il contribuente verrà raggiunto da un vero e proprio accertamento sintetico.
La mancata risposta all`invito da parte del contribuente, oltre che dare via libera alle ulteriori attività di controllo da parte dell`ufficio, potrebbe anche essere fonte di irrogazione di sanzioni specifiche per mancata comparizione o omessa e incompleta risposta a questionari di cui all`articolo 11 del D.Lgs 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).
La mancata partecipazione non dovrebbe, invece, pregiudicare la possibilità di fornire dati ed elementi giustificativi a favore del contribuente in una seconda fase sia amministrativa che contenziosa.
Dal tenore letterale della missiva emergono poi due ulteriori considerazioni: non vi è nessun riferimento al nucleo familiare del contribuente mentre pare rispuntare il c.d. fitto figurativo che, dopo le osservazioni del Garante della privacy, sembrava invece destinato ad uscire definitivamente di scena.
Studio Loria
Corso Vittorio Emanuele II, 187
Avellino
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