Fondo patrimoniale: tutela dei beni di famiglia

Il fondo patrimoniale è un istituto del diritto familiare disciplinato dal codice civile attraverso il quale i coniugi o un terzo possono destinare determinati beni: immobili, mobili registrati, titoli di credito, a fronte dei bisogni della famiglia.

I beni inclusi nel fondo hanno la funzione di assicurare il soddisfacimento di tutte le esigenze del nucleo familiare in quanto il fondo risponde solo alle obbligazioni contratte nell`interesse della famiglia.

I notai del triveneto sono interventi con le seguenti massime: Atto costitutivo del fondo patrimoniale, natura, effetto segregativo, tecnica redazionale – Modificabilità della disciplina della convenzione del fondo patrimoniale – Modificazione dell`oggetto del fondo: inserimento di un “nuovo bene” – Scioglimento della convenzione di fondo patrimoniale – Estromissione di bene del fondo o scioglimento oggettivamente parziale – Alienazione dell`unico bene costituente il fondo patrimoniale – art. 169 c.c. deroga all`autorizzazione giudiziale in presenza di minori – Valutazione della corrispondenza dell`atto agli interessi della famiglia – Deroga alla necessità del consenso congiunto di entrambi i coniugi – Assenza di obbligo di reimpiego.

In sintesi, si afferma che l`opponibilità ai terzi del vincolo sugli immobili deriva dalle formalità eseguite nei registri immobiliari e non in quelli di stato civile, di conseguenza l`inserimento di un nuovo immobile obbliga alla pubblicità solo presso i registri immobiliari e non nell`atto di matrimonio.

E` legittima una modificazione successiva della disciplina prevista nell`atto costitutivo del fondo patrimoniale in relazione alle ipotesi previste dall`art. 69 c.c. e anche l`estromissione del singolo bene dal fondo patrimoniale, anche indipendentemente da un atto di alienazione.

Si ritiene possibile prevedere nell`atto costitutivo del fondo, ma anche in un atto modificativo dello stesso, la facoltà dei coniugi di alienare, ipotecare, dare in pegno o vincolare i beni del fondo senza necessità di autorizzazione giudiziale ai sensi dell`art. 169 c.c., in presenza di figli minori. In caso di alienazione di un bene del fondo patrimoniale non sussiste un obbligo di reimpiego del ricavato, né a carico dei coniugi né a carico del giudice che, in assenza di deroga convenzionale, sia chiamato ad autorizzare l`atto dispositivo ai sensi dell`art. 169 c.c.

 

STUDIO LORIA – CORSO VITTORIO EMANUELE II, 187 – 83100 AVELLINO

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Contenuto tratto da Sistema Ratio – www.ratio.it

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