Come noto, il D.L. n. 66/2014 ha introdotto, tra le varie misure, un bonus di importo massimo annuo pari a 640 euro, destinato ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori ad euro 26.000.
Il decreto anzidetto, tuttavia, trascurando di soffermarsi sugli aspetti operativi, fondamentali per la concreta applicazione di tale misura, ha reso necessari ulteriori interventi chiarificatori da parte dell`Agenzia delle Entrate che, con circolare 9/E, tenta di supplire ai dubbi lasciati dalla norma istitutiva. Esaminiamone di seguito gli aspetti principali.
L`Agenzia ribadisce in primis l`onere, in capo ai sostituti d`imposta, di verificare che le condizioni di spettanza del bonus siano soddisfatte; in particolare, che il reddito complessivo del lavoratore non superi i 26.000 euro e che l`imposta lorda determinata su tali redditi sia positiva, ossia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. Di conseguenza accadrà che i lavoratori per i quali l`IRPEF residua, una volta scomputate le detrazioni di lavoro dipendente, sarà pari a zero (i cosiddetti “incapienti“, intendendo per tali i contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 8.000) non avranno diritto al bonus in esame. Resta inteso, invece, che il bonus spetterà ancorché l`imposta lorda sia azzerata da altre categorie di detrazioni, quali, ad esempio, quelle per carichi di famiglia.
Il Decreto prevede espressamente che il credito spettante dovrà essere rapportato al periodo di lavoro nell`anno, considerando il numero di giorni lavorati. Si pone a questo punto, per i sostituti d`imposta, il problema di rapportare il bonus al periodo di lavoro e di ripartirlo su base mensile.
La diatriba sorta sul tema è stata risolta adottando un criterio di ripartizione su base giornaliera. La circolare precisa che in caso di rapporto di lavoro protratto per l`intero anno, si dovrà dividere l`ammontare annuo spettante (euro 640 ovvero il minor valore per i redditi compresi tra 24.000 e 26.000 euro) per 245 giorni (giorni di detrazione dal 1° maggio al 31 dicembre) e riconoscere mensilmente la quota parte di bonus in funzione dei giorni di detrazione cadenti in ciascun periodo di paga. Analogo procedimento si dovrà seguire per rapporti di durata inferiore all`anno, precisando tuttavia che il bonus complessivo dovrà essere diviso per il minor numero di giorni lavorati e ripartito osservando il criterio esposto. La circolare in esame, alla quale si rimanda, fornisce taluni esempi di calcolo per facilitare la corretta determinazione del bonus da erogare.
Al fine di consentire un`agevole e rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il bonus venga riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d`imposta, senza necessità di alcuna richiesta, lasciando alla discrezione dei lavoratori la comunicazione circa l`eventuale percepimento di altri redditi che possono incidere sulla spettanza del beneficio.
La circolare continua precisando che i lavoratori in possesso dei requisiti utili al riconoscimento del bonus, ma privi di sostituto d`imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno comunque richiederlo in sede di dichiarazione dei redditi.
L`Agenzia delle Entrate sottolinea, infine, come anche i lavoratori che godono di prestazioni a sostegno del reddito abbiano diritto al bonus, assodato il fatto che tali indennità costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente.
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